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  • Il COA di Monza chiede parere in ordine alla possibilità: a) per il praticante o il praticante abilitato di mantenere l’iscrizione presso un foro e, contemporaneamente iscriversi come avvocato stabilito presso altro foro; b) per il praticante o il praticante abilitato di mantenere l’iscrizione presso un foro e, contemporaneamente iscriversi come praticante, praticante avvocato abilitato, ovvero avvocato presso altro foro. Chiede, inoltre, di sapere se la condotta abbia rilevanza disciplinare e a chi competa e, con quale procedura, effettuare la cancellazione.

    A norma dell’art. 2, comma 3, L. n. 247/12 l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione. La norma vale oltre che per l’Avvocato anche per il praticante avvocato abilitato al patrocinio. Dunque, qualunque sia la qualifica (praticante; praticante abilitato; Avvocato; Avvocato stabilito) questi non può essere iscritto in due albi tenuti da diversi Ordini circondariali. A conforto di tale tesi soccorre l’art. 7 L.cit. “Prescrizioni per il domicilio” che stabilisce che l’Avvocato si debba iscrivere nell’Albo del circondario del Tribunale del luogo ove ha il domicilio professionale, coincidente il più delle volte con quello in cui svolge in maniera principale la professione. Il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, prevede espressamente che il professionista possa istituire propri uffici al di fuori del circondario del Tribunale nel cui albo è iscritto. In tale ipotesi il professionista dovrà darne comunicazione ai due ordini: quello d’iscrizione e quello ove si trova l’ufficio “secondario”, che provvederà (ex art 7, comma 4, L.cit.) ad inserire il nominativo in un apposito elenco dedicato agli avvocati iscritti in albi tenuti presso fori diversi. Ne discende che se è prevista la semplice comunicazione ovvero l’istituzione di apposito elenco degli Avvocati iscritti in Albi tenuti presso ordini territoriali diversi, non sia in alcun modo prevista e possibile l’iscrizione del professionista in due Albi tenuti presso Consigli dell’Ordine diversi. Una volta accertata l’iscrizione in Albi territoriali diversi, l’iniziativa di cancellazione spetterà all’Ordine cui l’istanza di iscrizione sia stata presentata successivamente, dopo aver sentito il professionista al fine di conoscere quale sia il luogo nel quale questi intenda mantenere il proprio domicilio professionale, il medesimo COA valuterà se ricorrano i presupposti per ritenere integrata una violazione disciplinare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 28

    Quesito n. 374, COA di Monza

  • Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di conoscere se un Avvocato stabilito possa essere inserito nell’elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato e in quello dei difensori d’Ufficio e se possa essere autorizzato alle notifiche ex L. n. 53/94 e successive modifiche.

    Ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

    Da quanto detto consegue che l’avvocato stabilito possieda uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.
    La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
    L’avvocato stabilito esplicherebbe, dovendo agire d’intesa con altri avvocati, una difesa limitata che induce a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.
    Quanto al regime delle notifiche ex L. n. 53/94, la Commissione non ha motivo di discostarsi dai propri precedenti pareri nn. 33/12 e 97/11, con i quali ha ritenuto che “sia consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’avvertenza peraltro che, ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex art. 82 c.p.c. d’intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, l. 96/2001” (così, in particolare, il parere n. 97/2011).

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 27

    Quesito n. 373, COA di Barcellona Pozzo di Gotto

  • Quesito del COA di Verona: la professione forense è compatibile con l’esercizio, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro?

    Il quesito riguarda la possibilità per un Avvocato di esercitare, per una Società di capitali e per un periodo continuativo, l’attività di “Delegato del datore di lavoro” ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 81/08 e successive modifiche e se comunque tale incarico sia compatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
    La risposta al quesito è negativa, come peraltro prospettato dal medesimo Consiglio remittente.
    Ed infatti, va innanzitutto osservato che la professione di Avvocato, ai sensi dell’art. 18 L.P. (247/2012), è incompatibile “…a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente……d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato”.
    Pertanto, già da questo primo esame appare incompatibile con la professione forense l’esercizio da parte di un Avvocato, in via esclusiva e continuativa, dell’incarico di Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, giacché tale incarico rientrerebbe nell’una o nell’altra delle previsioni della legge.
    Appare poi corretta l’osservazione del COA remittente come l’incarico in parola possa assimilarsi a quello di “Consigliere delegato di Società di capitali”, ugualmente ritenuto incompatibile dalla lettera c) dell’art. 18 L.P., giacchè, anche se tale delega sia limitata alla materia attinente alla sicurezza e alla salute su luoghi di lavoro, comporta necessariamente per il delegato l’attribuzione di poteri individuali di gestione, con facoltà di spesa, dovendo essere messo a sua disposizione obbligatoriamente anche un budget per gli interventi connessi alla sicurezza.
    Ugualmente condivisibile risulta poi l’ulteriore rilievo – pure esplicato dal COA di Verona – circa il mantenimento in capo al datore di lavoro, anche nell’ipotesi di delega ex art. 16 del D. Lgs 81/08 di un potere di vigilanza quale manifestazione di un potere di subordinazione ed in ogni caso di controllo, in contrasto quindi con l’indipendenza e l’autonomia di cui all’art. 3 della Legge Professionale.
    Sotto altro profilo, come anche osservato dal COA, l’esercizio esclusivo e continuato di funzioni quali quelle di Delegato sin qui esposte, appaiono riferibili ad attività di impresa e non ad attività professionale, atteso il carattere preminente dell’attività organizzativa – nonché la necessità di competenze specificatamente tecniche – rispetto alla valenza personale e intellettuale della prestazione professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 26 marzo 2014, n. 6

    Quesito n. 274, COA di Verona

  • La sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste comporta l’obbligato proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare per quei medesimi fatti, la cui ontologica esistenza deve infatti escludersi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61

  • Il (preteso) “dolo processuale” dell’esponente non rileva ai fini della revocazione della sanzione disciplinare

    Affinché rilevi ai fini della revocazione ex art. 395 cpc (ammissibile anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense), il “dolo processuale” non può riguardare l’esponente, che non è parte in senso tecnico del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 16 aprile 2014, n. 60

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 77 e C.N.F. 5 giugno 2000, n. 44.

  • Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

    Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.

  • Aggravamento e attenuazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    Per la determinazione in concreto della misura della sanzione deontologica può aversi riguardo, ai fini di un suo eventuale inasprimento, alla gravita` della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, ai fini di una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.

  • Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

    Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato ed annullato la sanzione disciplinare irrogatagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

  • Divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, l’avvocato consentiva la sottoscrizione della memoria di costituzione nel giudizio da parte della moglie, collaboratrice di studio priva dell’abilitazione professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51