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  • La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

    Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188 nonché Cons. Naz. Forense 13-07-2011, n. 94 e Cons. Naz. Forense 25-10-2010, n. 143.

  • La delibera del COA che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 207; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 180; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar – Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Picchioni), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Il COA di Piacenza chiede di sapere se sia consentito “ad un avvocato iscritto all’Albo chiedere ed ottenere sospensione temporanea dall’esercizio della professione a norma dell’art. 20, comma 2 L.P.F. al fine di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato o se, invece, detta situazione, ma pur sempre temporanea, sia incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione e richiede quindi la cancellazione”.

    La risposta va resa nei medesimi termini utilizzati per il parere nr. 15/14, che qui si richiama integralmente e si allega per comodità di consultazione, reso con riferimento al quesito n. 356, posto dal COA di Trapani.

    Quesito n. 356, COA di Trapani, Rel. Cons. Salazar
    Parere 9 aprile 2014, n. 15

    Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall’avvocato per evitare l’insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione.
    Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.
    Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 settembre 2014, n. 70

    Quesito n. 432, COA di Piacenza

  • Il COA di Rovigo formula il seguente quesito: “Se sia possibile per un avvocato dipendente di un Ente pubblico ed iscritto all’Elenco Speciale degli avvocati degli Enti pubblici esercitare al di fuori del rapporto in essere con l’Ente pubblico attività di consulenze di carattere giuridico, anche scientifico, in favore di soggetti terzi, altri Enti pubblici e studi legali, nonché collaborare con riviste e case editrici specializzate nel settore del diritto amministrativo”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 23 della L. n. 247/2012 gli avvocati degli Uffici legali specificatamente istituiti presso gli Enti pubblici esercitano le funzioni di competenza di detti Uffici in forma esclusiva. Essi pertanto, in virtù di siffatta esclusività non possono svolgere attività di consulenza a carattere professionale e di natura giuridica al di fuori del rapporto in essere con l’Ente pubblico di appartenenza.
    Deve ritenersi, invece, consentita – ai sensi dell’art. 19 della L.P. – l’attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, sempre che non vietata dai regolamenti interni dell’Ente pubblico di riferimento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 settembre 2014, n. 69

    Quesito n. 427, COA di Rovigo

  • Si chiede se “l’avvocato stabilito iscritto nell’elenco speciale sia legittimato a rifiutarsi di allegare alla domanda come stabilito la dichiarazione di intesa ex art. 8 L. 96/2001”.

    Questa Commissione ha avuto occasione di chiarire (pareri nn. 31/2012 e 53/2013) che l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”.
    Non può infatti ammettersi un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l’avvocato stabilito (ed affiancato) una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell’avvocato “affiancante” il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione d’intesa che non sia specificatamente riferita alla singola controversia trattata. Si segnala inoltre che l’art. 10 del d.lgs. 96/2001 espressamente esclude che, per effettuare prestazioni stragiudiziali, l’avvocato stabilito sia sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 8, e cioè debba agire di intesa con altro avvocato del libero foro.
    La risposta al quesito deve essere resa nel senso che l’avvocato stabilito non sia tenuto a depositare presso il C.O.A., o ad allegare in via preventiva alla domanda di iscrizione, alcuna dichiarazione di intesa con avvocati abilitati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 24 settembre 2014, n. 68

    Quesito n. 425, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara ha richiesto parere in ordine alla compatibilità, ai fini dell’iscrizione o della permanenza nell’elenco speciale annesso all’albo, dell’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’ufficio legale di un ente pubblico. Il Consiglio rimettente evidenza, in particolare, il possibile conflitto tra la previsione dell’art. 23, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (che impone la piena indipendenza degli avvocati degli enti pubblici nella trattazione esclusiva e stabile degli affari giuridici dell’ente) e l’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto, nella struttura organizzativa degli enti pubblici, la figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

    Osserva la Commissione che, ai fini della valutazione di compatibilità dell’assunzione dell’incarico da parte di un avvocato di un ente pubblico, assumono rilievo le modalità di attribuzione dello stesso, le mansioni funzionalmente connesse e la sussistenza di un rapporto di dipendenza, quali indicatori tipici del rapporto di subordinazione a sua volta precluso dall’art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 247/2012.
    L’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 attribuisce il potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico dell’ente pubblico, il quale deve orientare la scelta tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia e, nel caso di enti locali, è significativo che la norma individui, in via di principio, il segretario.
    L’art. 1, commi 8, 9 e 10 della stessa legge delineano le competenze del responsabile, le quali presentano connotati tipicamente amministrativi e di gestione organica, in tutta evidenza estranei all’area della cura degli affari legali dell’ente.
    L’art. 23, comma 2 della legge n. 247/2012, d’altro canto, subordina l’iscrizione del professionista interessato nell’elenco speciale alla sua appartenenza all’ufficio legale dell’ente per essere destinato alla trattazione degli affari legali, quindi senza altri incarichi di diversa natura.
    Dal delineato quadro normativo di riferimento deve desumersi che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione non sia compatibile con gli imprescindibili requisiti di autonomia e di indipendenza che caratterizzano l’esercizio professionale ancorché nell’ambito dell’ufficio legale di un ente pubblico.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 24 settembre 2014, n. 61

    Quesito n. 368, COA di Ferrara

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini ha richiesto parere in ordine alla possibilità di partecipazione di un praticante avvocato, regolarmente iscritto al relativo registro ai fini del tirocinio, ad una associazione tra avvocati (studio legale associato). Il quesito viene altresì prospettato in relazione alla duplice ipotesi del possesso, o meno, dell’abilitazione al all’esercizio di attività professionale in proprio.

    Osserva la Commissione che l’associazione tra avvocati – figura tipica di organizzazione strutturata dell’attività professionale, il cui regime giuridico risale all’abrogata legge n. 1815/1939 ed al TUIR in materia di attribuzione del reddito agli associati – è esaustivamente disciplinata dall’articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il cui comma 3 consente la costituzione del rapporto associativo solo tra professionisti iscritti all’albo.
    Tale requisito soggettivo integra una condicio facti, alla quale non può essere assimilata l’iscrizione al distinto registro dei praticanti; non presenta, pertanto, rilievo la circostanza che il praticante risulti, o meno, abilitato.
    Non può, d’altro canto, non considerarsi che anche l’istituto dell’abilitazione ha subito – ad opera dell’art. 41 della legge n. 247/2012 – una profonda revisione, consentendosi al praticante un esercizio professionale limitato ad attività sostitutive dell’avvocato presso il quale venga svolto il tirocinio e, comunque, sempre sotto la responsabilità di quest’ultimo.
    La Commissione ritiene, pertanto, che al quesito vada data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 24 settembre 2014, n. 60

    Quesito n. 361, COA di Rimini

  • Il COA di Tivoli chiede: 1.- se l’Avvocato Stabilito possa “agire d’intesa” con avvocato iscritto in un albo professionale diverso da quello in cui egli è iscritto; chiede altresì . 2.- con quanti Avvocati Stabiliti possa “agire d’intesa” un avvocato.

    In risposta al primo quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, posto che la il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE, stabilisce all’art. 8 che l’Avvocato Stabilito, nello svolgere attività giudiziale deve agire sempre d’intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato all’esercizio della professione con il titolo d’avvocato, senza porre alcuna limitazione in ordine all’iscrizione o al domicilio professionale di tale avvocato, sia senz’altro legittimo che l’Avvocato Stabilito agisca d’intesa, nel territorio nazionale, con avvocati iscritti in albi diversi da quello nella cui sezione speciale dell’albo egli sia iscritto.
    In risposta al secondo quesito, ritiene questa Commissione che, non essendo posti limiti dalla legge al numero di avvocati stabiliti con i quali un avvocato italiano possa “agire d’intesa” (a differenza di quel che avviene, ad esempio, in ordine al numero dei praticanti), non vi sia ragione perché questi non possa assisterne un numero indefinito.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 42

    Quesito n. 393, COA Tivoli

  • Il COA di Massa Carrara chiede: “se l’Abogado, iscritto da due anni nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti, possa essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’art. 81 del DPR 115/2002 e successive modifiche”.

    Va, innanzi tutto, evidenziato che ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. A norma del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.

    Ne consegue che l’avvocato stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.
    La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
    Orbene, dovendo l’avvocato stabilito agire d’intesa con altri avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l’insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.
    A prescindere da tali considerazioni è da aggiungere che l’iscritto da due anni all’Albo ordinario non sarebbe da considerarsi in possesso dei requisiti di anzianità (sei anni) richiesti dall’art. 81. Se l’abogado fosse parificato a un iscritto all’Albo, questi mancherebbe del requisito dell’anzianità essendo, come risulta dalla richiesta di parere, iscritto da soli due anni. In ragione di quanto sopra esposto, deve tuttavia ritenersi che, con riferimento all’avvocato stabilito, il termine a quo per il computo del sessennio ai fini dell’iscrizione negli elenchi per la difesa d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato decorra in ogni caso a partire dall’avvenuta integrazione nell’Albo, allo scadere del triennio di stabilimento (o dall’avvenuto riconoscimento del titolo straniero, previo esame da sostenersi dinanzi al Consiglio nazionale forense).

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 21 maggio 2014, n. 39

    Quesito n. 395, COA di Massa Carrara

  • Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. 1 cod. prev. (ora art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ché per il perfezionamento dell’illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l’utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l’incarico congiunto precedentemente espletato, è sufficiente che l’attività del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 13.03.2013 n. 35.