L’avvocato che, nel reagire alla provocazione altrui, usi espressioni gravemente offensive nei confronti del proprio cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’articolo 599 c.p.; la provocazione, infatti, può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie è stata confermata […]