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  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 11 giugno 2016, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78.

  • La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

    L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l’obbligo in parola per la consultazione di riviste, libri, banche dati, e la partecipazione a convegni non accreditati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123.

  • Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua

    Le questioni di legittimità costituzionale possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, co. 1, Cost.), sicché sono inammissibili se sollevate nei confronti dei regolamenti del CNF, che hanno natura regolamentare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sollevato eccezione di asserita illegittimità costituzionale del regolamento 2007 per la formazione professionale continua per ritenuta violazione degli artt. 3 e 41 Cost.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.

  • Formazione continua: l’esonero per problemi di salute

    Gravi problemi di salute propri o di un proprio congiunto costituiscono causa di possibile giustificazione per il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

    NOTA:
    In arg. cfr, pure l’art. 15, co. 2, lett. b, Reg. CNF n. 6/2014, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Nel caso di specie, l’incolpato era stato disciplinarmente sospeso per mesi due, con l’addebito di negligenza professionale relativamente a fatti avvenuti qualche tempo dopo gli eventi sismici de L’Aquila. In applicazione del principio di cui in massima, e considerata altresì l’assenza di precedenti disciplinari del ricorrente, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 188, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 262, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 169, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 245, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 19.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La sussistenza del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima e illibata”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione all’albo o registro, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono solo quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì anche quelle che rilevano ai fini di una valutazione dell’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l’iscrizione stessa. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative condotte che, anche per la loro risalenza nel tempo non appaiano oggi ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 130.

  • La pendenza di un procedimento penale non preclude, di per sé, l’iscrizione all’albo o registro

    La pendenza di uno o più procedimenti penali non è di per sé ostativa all’iscrizione all’albo o registro, in quanto non sussumibile ad una condanna che presuppone l’accertamento di responsabilità dell’agente, ove si consideri la vigenza del principio della presunzione di innocenza cui è informato il sistema processual penalistico del nostro Paese.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1

  • Delibera di iscrizione all’albo e al registro: (ora) inammissibile l’impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello

    A differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo o al registro, che, per questo, neppure gli deve essere notificata ex art. 17 L. n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 3.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21.