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  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021.

  • Ne bis in idem e recidiva specifica

    Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato il divieto di bis in idem per essere stato in precedenza sanzionato per un comportamento analogo, che quivi aveva nuovamente commesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243.

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’avvocato stabilito

    E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione irrogata dal CDD all’avvocato stabilito per aver adottato ed utilizzato il titolo italiano in forma abbreviata (“avv.” e “avv.S.”), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello stato membro ospitante. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 235 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 317, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 305, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo → (già art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 234 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022.

  • In giudizio, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un avvocato

    Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato (art. 8 d. lgs. n. 96/2001), il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. In particolare, tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Carrato), SS.UU., sentenza n. 2068 del 19 gennaio 2024

  • L’avvocato stabilito deve usare il titolo professionale di origine evitando di ingenerare confusione con il titolo di avvocato

    Nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine (indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine), in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato, specificandosi, in via rafforzativa, che all’indicazione del titolo professionale l’avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Carrato), SS.UU., sentenza n. 2068 del 19 gennaio 2024

  • I quattro gruppi di incompatibilità della professione di avvocato

    Fatte salve eccezioni espresse, l’art. 18 della legge professionale forense riconduce le varie ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato sostanzialmente a quattro gruppi: l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l’attività commerciale (lettera b); l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attività di lavoro subordinato (lettera d).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023

  • Le conseguenze della sussistenza di una delle cause di incompatibilità della professione di avvocato

    La sussistenza di una delle cause di incompatibilità della professione di avvocato previste dalla legge professionale determina la non iscrizione o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall’albo, salvo le eventuali violazioni di natura deontologica connesse e conseguenti. Inoltre, un’altra importante ricaduta, derivante dall’esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità, è l’impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l’incompatibilità non dovesse essere accertata.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023

  • La ratio delle incompatibilità della professione di avvocato

    Le incompatibilità della professione di avvocato previste dalla legge professionale mirano a tutelare, assicurare e garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa. Inoltre, la norma sulla incompatibilità è preordinata anche ad assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza, come previsto dall’art. 3, comma 2, legge professionale.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023

  • Le incompatibilità professionali sono conformi a Costituzione e ai principi dell’Unione Europea

    In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali né dei principi dell’Unione Europea, in quanto frutto di discrezionali scelte del legislatore che trovano giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione a interessi di ordine generale, la professionalità dell’avvocato, l’indipendente esercizio della relativa attività professionale, la libertà richiesta dall’esercizio della professione forense, al fine di prevenire la maggiore pericolosità e frequenza di inconvenienti per effetto della commistione con altri ambiti professionali.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016.