L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 ncdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 184