Il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
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L’asserita buona fede non scrimina l’illecito
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
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Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio
Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell’imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
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La notifica dell’atto di precetto senza preavviso al collega avversario
Non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all’esecuzione.
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Atto di precetto e richiesta avversaria dei conteggi per poter adempiere spontaneamente
L’avvocato, espressamente richiesto dal collega avversario dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, è tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, mediante intimazione formale di adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge ex art. 480 cpc.
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La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 184
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Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi
Il ricorso dell’incolpato al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto da avvocato non cassazionista e privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha dichiarato l’inammissibilità).
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Il passaggio dalla sezione speciale dell’albo all’albo ordinario non avviene “automaticamente”, a semplice richiesta
Il passaggio, dalla sezione speciale dell’albo, all’albo ordinario non è un “trasferimento” automatico fondato su un diritto espansivo di natura automatica dell’iscritto, ma è subordinato alla permanenza e sussistenza dei requisiti di Legge, ivi compresa la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che devono essere valutati al momento della nuova iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
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L’avvocato di ente pubblico può trattare esclusivamente gli affari legali del proprio ufficio
L’iscritto alla sezione speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici non può svolgere attività professionale a favore di soggetti diversi dal proprio ente, la quale presuppone l’iscrizione all’albo ordinario (Nel caso di specie, il professionista -addetto all’ufficio legale di un ente- si era costituita parte civile in un procedimento penale per conto di un privato. La difesa dell’imputato eccepiva la carenza di jus postulandi del difensore, ed il giudice -nell’accogliere l’eccezione- ha dichiarato l’inammissibilità della costituzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
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La domanda di iscrizione all’albo non basta ad esercitare (legittimamente) la professione
La formalizzazione dell’iscrizione all’albo, e non la semplice aspettativa di iscrizione, è condizione indispensabile per l’esercizio della professione (Nel caso di specie, il professionista era iscritto alla sezione speciale dell’albo ed aveva fatto domanda di iscrizione all’albo ordinario. Nelle more, aveva cessato l’attività lavorativa presso il proprio ente pubblico e, prima ancora di ottenere l’iscrizione all’albo ordinario, ritenuta mera formalità, aveva esercitato la professione in favore di soggetti diversi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182