In tema di procedimento disciplinare di primo grado, qualora il teste consulti propri appunti senza esplicita autorizzazione (arg. ex art. 499 c.p.p.), ogni eventuale nullità è sanata se non vi sia stata rituale opposizione dell’incolpato nel corso dell’esame del testimone stesso. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 199