La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Categoria: abc
-
Nemo tenetur contra se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
-
Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza allegando certificato medico che riferiva di visita anestesiologica pre operatoria).
-
Anche in penale, al sostituto processuale basta riferire (sotto la propria responsabilità) di aver ricevuto delega orale
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 Legge n. 247/2012 (che ha tacitamente abrogato l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933), gli artt. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Suprema Corte ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Corte di Cassazione (pres. Palla, rel. Settembre), V Sez. penale, sentenza n. 26606 del 26 aprile 2018, che aveva invece ritenuto necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia. Con riferimento a tale ultimo arresto, cfr. Ufficio Studi CNF, Sulla designazione di sostituto da parte dell’Avvocato (in margine a Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606), Scheda n. 23 del 19 giuno 2018. -
In dubio pro reo: difendersi “dal” processo non basta a superare la presunzione di non colpevolezza
La prova della responsabilità disciplinare deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché la presunzione di non colpevolezza non può ritenersi superata per il semplice fatto che l’incolpato si sia difeso “dal” processo anziché “nel” processo.
-
La procura all’incasso non giustifica l’indebito trattenimento delle somme stesse
La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14. -
La rilevanza probatoria delle dichiarazioni contenute nell’esposto disciplinare
Ai sensi dell’art. 59 c. 6 lett. g della Legge n. 247/2012, gli esposti e le segnalazioni “sono utilizzabili per la decisione ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento”. Inoltre, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle mere dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
-
L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem
La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde non vìola il divieto di bis in idem l’eventuale riapertura del procedimento in presenza di elementi o accertamenti nuovi, o comunque idonei a dare nuovo impulso alla procedura, senza peraltro bisogno di una previa esplicita revoca dell’archiviazione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 10 luglio 2017, n. 84. -
La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all’art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, che si limiti a lamentarne l’irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018
-
Procedimento disciplinare: inammissibile la rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l’art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene – salva l’ipotesi della sospensione – agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018