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  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 288 del 5 dicembre 2023

  • Espressioni sconvenienti od offensive: la punteggiatura enfatica non costituisce, di per sè, illecito deontologico

    L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), ma l’intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall’enfasi della punteggiatura (Nel caso di specie, la comparsa di costituzione e risposta oggetto di valutazione deontologica suggeriva al tribunale una certa “temerarietà” della causa, sottolineando l’assunto stesso con tre punti esclamativi. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che, nonostante l’evidente enfasi, la frase non avesse oggettiva portata denigratoria, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cassi, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 286 del 5 dicembre 2023

  • Il COA di appartenenza dell’avvocato esponente non può impugnare l’archiviazione del procedimento disciplinare da parte del CDD

    Ai sensi dell’art. 61 L. 247/2012 e dell’art. 33 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono proporre ricorso:
    a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
    b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
    c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
    d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.”.
    Deve quindi escludersi la legittimazione del COA di appartenenza dell’avvocato esponente (che, nella specie, aveva impugnato il provvedimento di archiviazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 285 del 5 dicembre 2023

  • Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore

    L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 284 del 5 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Greco), sentenza n. 151 del 26 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 85 del 1° giugno 2022.

  • Radiazione per l’avvocato che tenga comportamenti inconciliabili con la propria funzione sociale e quindi con la permanenza nella comunità forense

    Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo e perciò da meritare la massima sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che richieda un’ingente somma di denaro promettendo in cambio di prestare la propria illecita intercessione al fine di procurare una indebita assunzione pubblica, in tal modo compromettendo gravemente l’immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD di appartenenza con la sospensione dall’esercizio della professione forense per un periodo di anni cinque. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso del PM, ritenendo invece congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 284 del 5 dicembre 2023

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile la produzione documentale ovvero l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 284 del 5 dicembre 2023

    NOTA:
    Con la pronuncia di cui in massima, il CNF dà continuità al principio recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 85 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022, nonché da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021, che per prima si era motivatamente discostata dall’orientamento in base al quale “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 284 del 5 dicembre 2023

  • La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione

    Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme:

    • Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023
    • Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023
    • Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023
    • Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell’11 ottobre 2023
    • Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell’11 ottobre 2023
    • Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023
    • Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.
  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 279 del 5 dicembre 2023

  • Criterio del “favor rei” – Comparazione tra la sanzione della sospensione e quella della cancellazione dall’albo – Individuazione della norma più favorevole

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, soggetti al nuovo codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, l’applicazione del criterio del “favor rei”, di cui all’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, richiede l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole che, in caso di comparazione tra la abrogata sanzione della cancellazione dall’albo e la sospensione dall’esercizio della professione forense prevista dalla nuova normativa, va effettuata in concreto, tenendo conto della possibilità prevista dal regime previgente di reiscrizione dopo un periodo minimo di due anni, dei criteri fissati per un eventuale aumento di tale periodo e del tempo occorrente per la presentazione della relativa istanza.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Nazzicone), SS.UU., sentenza n. 4416 del 19 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU., sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021.