La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del Consiglio territoriale compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile), al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.
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Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione
Le decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6″ disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 22714 del 11 settembre 2019
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Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012, che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 22714 del 11 settembre 2019
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La Procura della Repubblica di Caltagirone – Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Carabinieri formula un quesito relativo alla corretta interpretazione dell’espressione “domicilio professionale”, in relazione al caso di avvocati stabiliti che – all’atto della domanda di iscrizione nell’Albo – abbiano indicato come domicilio professionale una casella o una cassetta postale.
La nozione di domicilio professionale si desume, in via generale, dall’art. 7 della legge n. 247/12, la quale lo definisce “coincidente con il luogo in cui [l’avvocato] svolge la professione in modo prevalente”: a tale nozione fa rinvio, implicitamente, l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 96/2001 relativo all’iscrizione degli avvocati stabiliti nella sezione speciale dell’Albo. Ad essi deve pertanto ritenersi applicabile.
Il riferimento, contenuto nella norma, allo svolgimento della professione in modo prevalente consente di identificare il domicilio con il luogo (fisico) in cui l’attività professionale venga effettivamente e prevalentemente svolta, inducendo ad escludere che il domicilio professionale possa essere identificato con una cassetta postale (che, al più, potrà validamente integrare un mero recapito, come tale non sovrapponibile al domicilio professionale). Tale interpretazione è confortata dalla giurisprudenza domestica e dai pareri del Consiglio nazionale forense. Cfr. ad esempio, CNF, sent. n. 66/2013, a mente della quale “il domicilio va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro di affari realizzato”; o ancora, sebbene più risalente, il parere n. 21/2010, che annovera tra le competenze del Consiglio dell’Ordine quella di effettuare gli opportuni controlli al fine di “escludere che il domicilio professionale eletto non abbia carattere di effettività”. Ancor più risalente – ma particolarmente attagliato alla fattispecie – il parere n. 124/2001 che ha escluso l’idoneità del camper ad integrare validamente il requisito del domicilio professionale, proprio perché susciterebbe problemi relativamente alle localizzazioni di legge”.Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 29
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L’URCOFER formula un quesito relativo alla partecipazione del COA presso cui l’incolpato è iscritto al procedimento disciplinare dinanzi al CDD e, in subordine, al diritto del COA di accedere al fascicolo in ordine all’esercizio del potere di impugnazione.
Alla luce del dato normativo come puntualmente richiamato nel quesito, deve escludersi la partecipazione del COA al procedimento disciplinare dinanzi al CDD: non essendo espressamente prevista la qualità di parte e non valendo la legittimazione all’impugnazione (riconosciuta al COA quale custode dell’albo e del collettivo interesse degli iscritti alla salvaguardia della deontologia) ad attribuirne tale qualità.
Allo stesso tempo, atteso che l’art. 61, comma 1 della legge n. 247/12 e l’art. 33 del Regolamento n. 2/2014 riconoscono e disciplinano il potere di impugnazione da parte del COA della decisione riguardante un proprio iscritto, la garanzia dell’effettivo esercizio di tale potere implica che sussista, in capo al COA, il diritto di accedere al fascicolo del procedimento, onde consentire la più piena valutazione delle circostanze del caso ai fini dell’impugnazione. Il reg.to n. 2/2014 del CNF all’art. 17 c. 1 prevede la comunicazione al COA dell’approvazione del capo di incolpazione al precipuo fine di consentire la conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare e rendere possibile ogni opportuna iniziativa.Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 24
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213
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La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva definito “idiozie” le note difensive depositate dal collega di controparte).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213
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La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell’incolpazione
La modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018. -
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212