Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale, ritenendo all’uopo sufficiente la sintetica motivazione di rigetto addotta dal CDD, secondo cui “i fatti per cui essa [istanza] è avanzata non sono conferenti con l’incolpazione e non sono indispensabili al merito della vicenda”).
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.
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Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale, considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
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Radiazione per l’avvocato che, millantando credito verso il giudice, si faccia consegnare dal cliente una somma di denaro per “aggiustare” il processo
Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →), connotata da un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo, il comportamento dell’avvocato che, millantando credito verso il Giudice della causa, garantisca al cliente l’esito vittorioso della lite a fronte del pagamento illecito di una ingente somma di denaro, da destinare asseritamente al Giudice stesso e comunque poi trattenuta per sè (Nel caso di specie, in sede penale il professionista era anche stato condannato a risarcire il danno al magistrato in questione, costituitosi parte civile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
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Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato
Il “comportamento complessivo dell’incolpato” assume una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21 co. 2 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato ripetute richieste di rinvio solo qualche ora prima dell’udienza ed ivi comunque proposto richieste istruttorie giudicate tardive e pretestuose. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto la richiesta dell’incolpato di mitigare la sanzione irrogata dal Consiglio territoriale).
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Prove precostituite e costituende: le decadenze istruttorie a carico dell’incolpato
L’incolpato ha l’onere di produrre documenti e di indicare i testimoni che intende far assumere (con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali escuterli) entro il termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (art. 59, comma 1 lett. d n. 4, L. n. 247/2012 e art. 21, comma 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014).
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 133 del 28 ottobre 2019
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Accaparramento di clientela mediante invio di corrispondenza: l’individuazione del giudice competente per territorio
Nel caso di accaparramento di clientela realizzato mediante l’invio di corrispondenza, l’illecito deve ritenersi commesso, ai fini della competenza territoriale del giudice disciplinare, nel luogo in cui il professionista ha lo studio professionale e da cui è stata predisposta e spedita la corrispondenza stessa, quindi a prescindere dal luogo cui è indirizzata (nella specie, in altra Regione), con ciò dando rilievo non al raggiungimento dello scopo (appunto l’acquisizione di clientela che in ipotesi potrebbe anche non accadere), bensì alla potenzialità lesiva della condotta posta in essere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 132 del 28 ottobre 2019