Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 43 cdf, ora 29 ncdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal fatto che questi accetti di provvedere al relativo pagamento. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019