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  • L’avvocato non deve alzare inutilmente il livello della conflittualità processuale

    Il naturale coinvolgimento emotivo dell’avvocato nel perorare le ragioni del proprio assistito non lo esonera dall’adottare un’accortezza lessicale che, senza mortificare la forza delle argomentazioni difensive, eviti di alzare inutilmente il livello della conflittualità processuale. Infatti, il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → (già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano), sentenza n. 134 del 18 luglio 2020

  • Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano), sentenza n. 134 del 18 luglio 2020

  • La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega

    L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baldassarre), sentenza n. 133 del 17 luglio 2020

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baldassarre), sentenza n. 133 del 17 luglio 2020

  • L’avvertimento non può essere mitigato in richiamo verbale (che non è una sanzione disciplinare)

    Una volta affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell’avvertimento non può essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baldassarre), sentenza n. 133 del 17 luglio 2020

  • La sanzione disciplinare dell’avvertimento non può essere ulteriormente ridotta nel caso di parziale accoglimento dell’impugnazione

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno, specie allorché la sanzione fosse già quella minima (avvertimento) e quindi non ulteriormente riducibile (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, irrogatagli per plurimi capi di incolpazione. Pur prosciolto da uno di essi in accoglimento di una delle 26 eccezioni sollevate con il ricorso, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.
    Sulla riduzione -ove possibile- della sanzione disciplinare in caso di parziale accoglimento dell’impugnazione, cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020.

  • Procedimento disciplinare: l’assunzione dei testimoni è caratterizzata da semplicità delle forme

    Nel procedimento disciplinare, la facoltà di assumere testimoni è caratterizzata da semplicità delle forme ed è disciplinata dall’art 48 del R.D.L. n. 1578/33, che si limita a richiamare soltanto gli artt. 358 e 359 del c.p.p. (vecchio testo), sicché deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della prova assunta dinanzi al Consiglio territoriale per mancata articolazione dei capitoli di prova testimoniale, ovvero per asserita violazione dei limiti imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. Inoltre, in tale sede non è neppure prevista alcuna incompatibilità con tale veste, spettando al giudice disciplinare la valutazione sulla attendibilità dei testimoni, sicché va pertanto disattesa l’eccezione di nullità della deposizione testimoniale non preceduta dalla domanda al teste se lo stesso fosse parente od indifferente ai fatti di causa al fine di far emergere eventuali cointeressenze del teste stesso e, quindi, la sua inattendibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020

  • La decisione disciplinare a maggioranza non deve dettagliare i voti dei singoli componenti il Collegio

    In tema di procedimento disciplinare, la mancata specificazione dei voti espressi in camera di consiglio non comporta alcuna nullità della decisione, giacché non vi è alcuna norma che prescrive, a pena di nullità, la trascrizione integrale delle opinioni espresse dai componenti il collegio né dei loro singoli voti al fine di permettere di verificare se la decisione sia stata adottata legittimamente o meno e quindi a maggioranza. Infatti, siffatta esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, irrilevante sotto il profilo della imputabilità del provvedimento all’organo competente per legge ad emetterlo, contraddirebbe la presunzione di legalità dell’attività procedimentale dell’organo pubblico, e sarebbe lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baldassarre), sentenza n. 133 del 17 luglio 2020

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baldassarre), sentenza n. 133 del 17 luglio 2020