Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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La violazione del dovere di verità ha rilievo deontologico anche quando non influisce sul convincimento del Giudice
La violazione di cui all’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) sussiste anche allorché l’allegazione della circostanza inveritiera non abbia avuto rilievo nello svolgimento del processo o non abbia influito sulla decisione del Giudice.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
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Sul dovere di verità dell’avvocato
Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere l’accoglimento di una propria istanza (nella specie, l’esenzione dal termine di cui all’art. 482 c.p.c.), attribuisca a controparte comportamenti di rilievo penale pur nella consapevolezza dell’intervenuto proscioglimento, seppur con sentenza non ancora passata in giudicato e comunque taciuta al proprio giudice.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
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Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, solo se più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio (Nel caso di specie, la norma previgente -priva di una specifica sanzione- è stata in concreto ritenuta più favorevole della attuale, che per la medesima fattispecie invece prevede, anche nel suo minimo, la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
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La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche contestate all’incolpato
Va esclusa la nullità della decisione con cui il Consiglio territoriale ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020
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La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nel caso di specie, il professionista non svolgeva l’incarico ricevuto, forniva al cliente aggiornamenti non veri e corrispondenti alla realtà e rilasciava copia di un dispositivo di sentenza rivelatosi artefatto e non veritiero. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di anni tre dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020
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Doveri di probità, dignità e decoro – Fatti non riguardanti l’attività forense – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Mancato adempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Notorietà dei fatti – Irrilevanza
La norma dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati (Doveri di probità, dignità decoro e indipendenza). Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →). La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020