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  • CODICE deontologico forense – sanzione – prescrizione – limiti.

    Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione. (così Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021). (Nel caso concreto, la Sezione rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato era intervenuto decorso il termine quinquennale dal fatto dichiarava la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art.51 Regio Decreto Legge n.1578/1933).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 18 del 6 agosto 2021

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Non può essere sindacata dalla Corte suprema di Cassazione, in sede di legittimità, l’entità della sanzione inflitta, in un procedimento disciplinare, dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quali tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravità ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei procedimenti morali e disciplinari dell’incolpato, senza che, nell’applicazione di una, anziché di un’altra, delle sanzioni previste possa riscontrarsi una violazione di legge.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022

  • I presupposti per l’impugnazione in Cassazione dell’asserito omesso esame di documenti decisivi

    L’incolpato che intenda denunciare in sede di Legittimità l’asserito omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice disciplinare ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.), ossia:
    (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
    (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
    (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l’onere, di partecipare all’udienza

    La partecipazione all’udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell’incolpato solo se determinata da un impedimento a comparire incolpevole e inevitabile cioè dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10444 del 31 marzo 2022

  • CODICE deontologico forense – condotta irreprensibile – tossico dipendenza – incompatibilità con l’esercizio della professione.

    La grave condizione di tossicodipendenza dell’incolpato, a cui si ricollegano le violazioni deontologiche poste in essere dallo stesso, si pongono in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i principi generali della professione forense, tali da legittimarne la massima sanzione privandolo così dell’uso del titolo.

    La condotta di cui al capo d’incolpazione tenuta dall’incolpato, ma ancor prima la sua grave condizione di tossicodipendenza, che lo rende inidoneo, a svolgere sotto il profilo morale, la professione forense, non permette di ritenere in capo allo stesso la sussistenza del requisito di “condotta irreprensibile” che di per sé comporterebbe la cancellazione dall’albo ex art. 17 comma 9 lett. a).

    La condotta tenuta dall’incolpato, la tossicodipendenza dello stesso, lede e compromette l’immagine che l’avvocatura deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale, l’affidamento dei terzi nell’avvocato e nell’avvocatura stessa nonché la dignità dell’intero ceto forense,  rendendola  incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012 dall’Avvocato e per tale motivo, l’incolpato merita la sanzione disciplinare che oltre ad escluderlo dalla classe forense lo priva dell’uso dello stesso titolo di Avvocato (ex art. 2 comma 8 della legge forense). (Nel caso concreto, la Sezione, considerato il comportamento complessivo dell’incolpato, del grave stato di tossicodipendenza e di come sono accaduti i fatti, ha ritenuto congrua l’irrogazione della radiazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 24 del 6 luglio 2021

  • CODICE deontologico forense – determinazione della sanzione – criteri.

    L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021

  • Avvocati stabiliti e attività professionale esercitata in regime di monocommittenza

    Ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, l’attività professionale svolta a beneficio esclusivo di uno studio legale ovvero del suo titolare (c.d. regime della “monocommittenza”) è pienamente compatibile – in difetto di diversa previsione normativa – con lo status di professionista stabilito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 240 del 28 dicembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020.

  • Avvocati stabiliti: prestazioni giudiziali e stragiudiziali

    In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 96/2001, è necessario che l’avvocato stabilito agisca di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. Inoltre, l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4 co. 2 del D.Lgs 96/2001). Ne consegue che la domanda di esonero dalla prova attitudinale ben può essere corredata da atti giudiziali che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, risolvendosi detta attività in un’attività stragiudiziale che non necessita dell’intesa con altro avvocato. Infatti, non vi sono limiti alla modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali, sicché anche l’attività stragiudiziale può costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 240 del 28 dicembre 2021

  • Avvocati stabiliti: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

    L’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 238 del 28 dicembre 2021

  • Avvocati stabiliti e dispensa dalla prova attitudinale: l’utilizzo del titolo di Avvocato anziché quello professionale di origine osta all’iscrizione nell’albo degli avvocati integrati

    L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine (Nella specie, trattavasi di Abogado).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 238 del 28 dicembre 2021