L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.
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L’esposto contro un Consigliere di disciplina non configura obbligo di astensione
La presentazione di un esposto nei confronti del soggetto giudicante non può configurare un obbligo di astensione per “grave inimicizia” e, in ogni caso, l’omessa astensione di un consigliere, in assenza di rituale istanza di ricusazione, non comporta la nullità della decisione e non può pertanto essere dedotto come motivo di impugnazione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189. -
Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
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Procedimento dinanzi ai CDD ed uso di lingua diversa da quella italiana
Stante la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare di primo grado, dinanzi ai CDD non trova applicazione lo Statuto speciale altoatesino, nella parte in cui prevede la facoltà, per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, dovendosi piuttosto fare riferimento alle norme che disciplinano l’uso della lingua tedesca nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, con sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Infatti, le disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche sono state dettate dai padri costituenti a tutela delle caratteristiche etniche e culturali, e si pongono, pertanto, su un piano differente da quello del diritto alla difesa, tutelato dall’art. 24 Cost.
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Il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale
Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
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Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari
L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.
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Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus
Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
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L’iscrizione dell’avvocato stabilito nell’albo cassazionisti
L’abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori conseguita in uno Stato membro non comporta l’iscrizione automatica o di diritto dell’avvocato stabilito nell’omonimo albo speciale forense italiano, essendo infatti a tal fine necessario, ex art. art. 9 D.Lgs. n. 96/2001, che l’avvocato stabilito: 1) dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia; 2) successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L. n. 247/2012. Solo a seguito di tale iscrizione nell’albo speciale, l’avvocato stabilito potrà esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque d’intesa con un professionista iscritto all’albo speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 242 del 29 dicembre 2021
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CODICE deontologico forense – eccezioni processuali infondate e inconsistenti – valutazione disciplinare – criterio del “ne bis in idem” – procedimento disciplinare – applicazione – esclusione.
L’incolpato ha sicuramente diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo con reiterate proposizione di eccezioni infondate ed inconsistenti ribadite in ogni fase procedimentale, di per sé potrebbe costituire autonomo illecito disciplinare.
Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021).
Eventuali e presunti vizi nella fase predibattimentale, non determinano né la nullità dei provvedimenti successivamente adottati, quale la successiva formulazione del capo d’incolpazione (l’apertura del procedimento) né determinerebbero eventuali vizi nel successivo procedimento disciplinare poi instaurato, non essendovi correlata alcuna sanzione che possa incidere sulla validità dello stesso procedimento.
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Simeone, rel. De Santis), decisione n. 17 del 9 agosto 2021
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CODICE deontologico forense – sanzione – calcolo – criteri.
L’ammissione della propria responsabilità per i fatti compiuti e le “presunte giustificazioni” al comportamento tenuto per anni, il dispiacere dichiarato in sede di dibattimento da parte dell’incolpato, non possono essere valorizzate dalla sezione, nell’ambito del complessivo giudizio al fine della determinazione in concreto della sanzione da applicare e ciò non solo perché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, ma soprattutto perché i comportamenti reiterati, continuati e sistemaci posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti incapaci (compiuti dall’incolpato nel corso degli anni), aggravati dalla funzione di amministratore di sostegno, tutore e curatore, ricoperta dall’incolpato, delineano un elevatissimo grado di disvalore tale da rendere incompatibile e inconciliabile la sua permanenza nell’albo professionale. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della radiazione).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Tropini, rel. De Santis), decisione n. 11 del 16 febbraio 2021