Categoria: abc

  • Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla posizione di un iscritto che sia stato sospeso dall’esercizio della professione in quanto assunto alle dipendenze dell’ufficio del processo in altro circondario e che, prima dell’assunzione alle dipendenze dell’ufficio per il processo, avesse assunto – nel proprio circondario – incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite. Il COA chiede di sapere, in particolare, se una volta sospeso l’avvocato possa continuare a svolgere tali incarichi ovvero debba rinunciarvi.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La sospensione dall’esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell’avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all’avvocato in virtù dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che l’avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 12 giugno 2024

  • Il COA di Firenze formula quesito chiedendo di chiarire quale debba essere la durata massima del patrocinio sostitutivo per un praticante Avvocato iscritto all’Ordine, il cui sessennio di tirocinio andrà a scadere a luglio 2024, nel caso in cui chieda, oggi (primavera 2024), di essere abilitato al patrocinio sostitutivo. Richiama in particolare un asserito contrasto tra il parere CNF n. 16 [recte: 66] /2017 che ha ritenuto che la durata massima del patrocinio sostitutivo non possa comunque protrarsi oltre il sessennio massimo di iscrizione nel Registro dei praticanti e l’orientamento maturato nella giurisprudenza domestica e di legittimità (sentt. nn. 107/2017 e 150/2020) anche sulla base di Cass. 26704/2018).

    I richiamati precedenti di giurisprudenza si riferiscono al regime applicabile ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12. Come ritenuto anche – da ultimo – dal parere n. 42 del 17 ottobre 2022 “i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina poss[o]no rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica” (nello stesso senso si v. anche CNF, sent. n. 205/2019).
    Nel caso di cui al quesito, si tratta invece di praticante iscritto – verosimilmente – nel 2018 e dunque nel vigore della nuova disciplina la quale prevede, come noto, che il certificato di compiuta pratica non possa essere richiesto “trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica” e che “l’iscrizione possa però permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” (art. 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12).
    Premesso che, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra il parere (n. 66/2017) e la giurisprudenza richiamata nel quesito (relativa al regime previgente) si osserva quanto segue, indipendentemente dall’interpretazione del parere n. 66/2017 richiamato nel quesito.
    L’articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica”. La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall’inizio del periodo di tirocinio e precisa che l’iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d’ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.
    Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che:
    1) a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l’iscrizione permane fino al decorso del quinquennio;
    2) qualora il praticante non abbia richiesto il certificato di compiuta pratica entro i sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b), la norma prescrive che detto certificato non possa più essere rilasciato: ne consegue, logicamente, che ove intenda ottenere un certificato di compiuta pratica l’interessato debba svolgere integralmente un nuovo periodo di tirocinio, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione alla possibilità essere abilitato al patrocinio sostitutivo.
    Nel caso di specie, a luglio 2024 scadranno i sei anni in cui il praticante può richiedere il certificato di compiuta pratica. Se il certificato è stato già richiesto e ottenuto, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione, salvo che il praticante abbia nel frattempo richiesto l’abilitazione al patrocinio: in quel caso la cancellazione non può essere disposta fino al decorso del quinquennio che – come previsto dall’articolo 41, comma 12 – decorre dalla data di iscrizione nell’apposito registro.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 giugno 2024

  • Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo

    Stante la c.d. “tendenziale” tipicità dell’illecito deontologico, l’art. 50 cdf (che disciplina il dovere di verità dell’avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell’avvocato (Nel caso di specie, l’avvocato aveva consegnato al cliente un verbale di udienza e ben due assegni falsi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019

  • Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici (art. 23 legge n. 247/12), sussistendone tutti gli ulteriori requisiti, avvocati dipendenti di persone giuridiche di diritto privato (originariamente enti pubblici) partecipate in via maggioritaria da enti pubblici, laddove tale “quota di maggioranza” sia determinata dalla partecipazione di soggetti privati a loro volta partecipati da enti pubblici, ed in particolare da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Il quesito fa riferimento, in particolare, agli avvocati assunti negli uffici legali di Poste Italiane, ENI, TERNA, SNAM, ITALGAS, FINCANTIERI, SAIPEM, SIMEST.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’articolo 23 della legge n. 247/12 consente l’iscrizione in un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, a condizione che la loro attività assuma le caratteristiche specificamente dettate dal medesimo articolo 23. In tale nozione sono inclusi – ai limitati fini dell’applicazione della disposizione in esame – gli enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici. Tale limitata estensione riguarda, a stretto rigore, gli avvocati già dipendenti di enti pubblici, successivamente alla trasformazione dei medesimi in enti di diritto privato e sempre a condizione della prevalente partecipazione da parte di “enti pubblici”.
    La fattispecie di cui al quesito non rientra, pertanto, in quella di cui all’articolo 23, comma 1 della legge professionale. Da un lato, infatti, le persone giuridiche di cui trattasi non sono – a rigore – partecipate da “enti pubblici” bensì da una società di diritto privato (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) a sua volta partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
    D’altro canto, come esplicitato dal COA nel quesito, la fattispecie riguarda nuove iscrizioni di avvocati assunti alle dipendenze di tali persone giuridiche di diritto privato successivamente alla trasformazione del precedente ente pubblico.
    Orbene, come ricordato, la limitata estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in parole mira esclusivamente a fare salvi i diritti di avvocati già iscritti in quanto dipendenti di enti pubblici, successivamente alla privatizzazione e solo fino a quando il capitale pubblico sia prevalente.
    La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 12 giugno 2024

  • Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

  • Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

    La risposta al quesito è resa nei termini seguenti.

    1. L’art 76 del d.P.R. n. 115/2002 impone che ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si debba verificare se il reddito cumulativo dei membri risultanti nello stato di famiglia non superi la soglia di legge stabilita (oggi € 12.838,01).
      Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso in cui si verta in giudizi aventi ad oggetto diritti della personalità si terrà conto del solo reddito del richiedente ed inoltre che nel caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, non si debba tenere conto del reddito di questi ultimi.
    2. Nel caso del curatore speciale del minore che si costituisca in giudizio ex art. 86 c.p.c. e sia iscritto nei relativi elenchi, se ne desume pertanto che:
      1) lo stesso possa formulare istanza di ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato quando il minore stesso non abbia un reddito proprio superiore al limite di soglia e: a) non debbano essere considerati i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (vuoi perché sussista conflitto, vuoi perché si verta in materia di diritti personalissimi); b) i redditi dei familiari conviventi non superino la soglia;
      In particolare, dovrà tenersi conto del solo reddito del minore (a prescindere, cioè, dalla verifica dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare): a) nei casi in cui il giudizio in cui il curatore si costituisce verta in temi di diritti della personalità o personalissimi (per esempio stato civile, rettificazione di attribuzione di sesso, diritto al nome, tutela della immagine), così come b) quando tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia siano da ritenersi o effettivamente siano in conflitto – anche solo potenziale – con gli interessi del minore tutelati nel giudizio in cui il curatore debba costituirsi (per esempio nei giudizi di separazione o divorzio dei genitori, ovvero in controversie che riguardino i nuovi compagni dei genitori, i fratelli o anche i nonni).
      Viceversa, l’istanza di ammissione non potrà essere presentata (e/o il minore non sarà ammissibile al patrocinio a spese dello Stato) se: 1) abbia un reddito proprio superiore ad €12.838,01 ovvero 2) nello stato di famiglia risultino inseriti soggetti con reddito superiore non in conflitto – anche potenziale – con il minore in giudizio o se 3) la controversia non verta in materia di diritti della personalità o personalissimi del minore.
    3. Problemi peculiari si pongono, al riguardo, quando il minore sia collocato in affidamento etero-familiare ovvero collocato in comunità, ma ancora iscritto nello stato di famiglia di origine o ancora quando, nello stato di famiglia, vi siano soggetti terzi estranei al giudizio. In tutti e tre questi casi pare doversi escludere qualunque rilevanza del reddito di soggetti ulteriori, non familiari e, nel caso del collocamento in comunità, pare essere in re ipsa l’irrilevanza del reddito dei genitori. In questi termini è resa, pertanto, la risposta ai quesiti sub 2.2 e 2.3.
    4. In tutti gli altri casi, il problema che si pone – per l’avvocato nominato curatore del minore – riguarda piuttosto la sussistenza in capo al medesimo di un obbligo di certificazione del reddito del minore.
      Sul punto si registra una notevole disparità di prassi: in alcuni casi si richiede l’autocertificazione al curatore, in altri casi si richiede invece che l’avvocato esibisca una dichiarazione dei genitori che attesti l’assenza di reddito proprio del minore. Ciò, evidentemente, pone problemi nel caso di conflitto tra il minore e i genitori.
    5. Pertanto, al fine di rispondere ai quesiti di cui ai punti 1 e 2.1 si osserva quanto segue. Il discrimine – in tutto il complesso di fattispecie sopra evocate – è dato dal possesso o meno, da parte del minore, di un proprio reddito, sovra o sotto-soglia e dalla presenza o meno di una situazione di conflitto: dalla diversa combinazione di questi fattori discende la risposta ai quesiti.
      Con precisione maggiore, una vera e propria necessità di certificare pare sussistere solo nel caso di reddito proprio sotto-soglia e di conflitto con i familiari conviventi in quanto, nel caso opposto (reddito proprio sovra-soglia), l’avvocato curatore dovrebbe limitarsi a non presentare l’istanza di ammissione, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di conflitto (non è infatti necessario, in ogni caso, considerare il reddito dei familiari conviventi); e, nel caso di reddito proprio sotto-soglia e assenza di conflitto, il reddito potrà essere certificato dai genitori e/o dai familiari conviventi e/o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
      Quando invece il minore non abbia reddito proprio, dovrebbe a rigore escludersi la necessità che l’avvocato certifichi il reddito dei familiari conviventi in tutte le ipotesi di conflitto e che quando – in assenza di conflitto – il reddito dei familiari conviventi superi la soglia non sussista a rigore la necessità di presentare istanza di ammissione.
      Il problema residua, invece, quando il minore non abbia reddito proprio e i familiari conviventi – in assenza di conflitto – abbiano un reddito sotto-soglia e permanga, dunque, la necessità di presentare l’istanza di ammissione.
      Le ipotesi rilevanti, in sintesi, si riducono pertanto alle seguenti:
      a) minore con reddito proprio sotto-soglia in situazione di conflitto con i familiari conviventi: in questo caso, l’avvocato ha necessità di presentare l’istanza di ammissione e deve poter attestare – anche auto-dichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
      b) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi sotto-soglia, in assenza di conflitto: in questo caso, la certificazione del reddito potrà provenire dai familiari;
      c) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi (sovra- o sotto-soglia, in situazione di conflitto: questa è la situazione più problematica, in quanto la situazione di conflitto può rendere difficile ottenere la dichiarazione dei familiari conviventi. In questo caso, come già nel caso sub a), si deve ritenere che l’avvocato possa attestare – anche autodichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Prevale infatti l’esistenza di un conflitto e la contestuale necessità di assicurare l’accesso del minore a una tutela giurisdizionale effettiva, anche attraverso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.
      Resta inteso che:
      1) le dichiarazioni dell’avvocato che attestano l’esistenza delle condizioni reddituali di cui all’articolo 76 del d.P.R. n. 115/2002 valgono ai soli fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e salva diversa valutazione da parte del COA procedente e/o del giudice chiamato a pronunciarsi;
      2) la certificazione del reddito non è necessaria quando si verta in materia di diritti personalissimi;
      3) l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve essere richiesta quando: a) il minore abbia un reddito proprio sovra-soglia; b) i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto; c) il minore abbia un reddito proprio sotto-soglia, i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto.
      Si precisa che tali ipotesi vengono formulate sulla base del diritto vigente e tenuto conto della grande disparità di prassi che si registra nel territorio nazionale. Esse non possono peraltro essere ritenute vincolanti, ma hanno valore di raccomandazione. Parimenti, non si può che auspicare che una modifica delle disposizioni rilevanti assicuri che – in ogni caso – quando viene nominato il curatore speciale del minore, venendo in rilievo un diritto della personalità o personalissimo del minore stesso, non vi sia necessità di considerare altri redditi (né, conseguentemente, di attestarne l’esistenza).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 24 maggio 2024

  • Rimesso alla Consulta il divieto di cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare

    È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui dispone il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, senza prevedere deroghe al divieto stesso, in quanto non è percorribile la strada di una interpretazione della disposizione conforme a Costituzione.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., ordinanza n. 19197 del 12 luglio 2024

  • I problemi di salute o personali gravi non scriminano l’illecito disciplinare, specie se più di uno

    Un problema di salute o personale può aver rilievo solo nell’ottica di mitigare il trattamento sanzionatorio e non già per scriminare l’eventuale illecito che sia stato posto in essere, men che meno allorché gli illeciti siano numerosi e gravi, ovvero seriali, sistematici e ripetuti secondo un modulo comportamentale (nella specie, connotato dal raggiro e dal falso astutamente propinato) che arreca un danno enorme al prestigio ed all’immagine dell’intera classe forense. Peraltro, nel caso di problemi di salute o di natura personale che risultassero talmente gravi da costituire enormi difficoltà nell’esercizio della professione e nell’adempimento di tutti gli obblighi e doveri che da essa discendono, l’avvocato dovrebbe dismettere i mandati, addirittura autosospendersi in casi limite, anziché continuare ad esercitare come se nulla fosse e ad accettare -e magari incoraggiare- incarichi professionali che non potrà assolvere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

  • Il CNF può motivare per relationem

    La sentenza del Consiglio Nazionale Forense ben può essere motivata “per relationem”, purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate, sicché dalla lettura della parte motiva della decisione del CDD possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023.

  • Procedimento disciplinare e fatti non contestati: tra gli “oneri additivi” (rispetto ai comuni cittadini) che derivano dalla funzione sociale dell’avvocato c’è anche quello che impone all’incolpato di dimostrare in positivo di non avere tradito l’affidamento della comunità

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, la facoltà dell’incolpato di non rispondere è una scelta processuale legittima e per molti aspetti insindacabile, ma va contemperata con la funzione sociale dell’avvocato, che lo rende depositario di quell’affidamento da parte della comunità che egli deve sempre dimostrare di non avere tradito. Conseguentemente, non può rimanere privo di rilievo (negativo) il silenzio ovvero il ricorso dell’incolpato ad argomenti del tutto vaghi e per molti aspetti sconfessati dalle acquisizioni probatorie, le quali possono quindi risultare determinanti ai fini dell’accertamento della responsabilità del professionista che non li abbia positivamente ed efficacemente contestati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.