L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.
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Il COA di Prato formula un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 6/2014 in materia di compensazione dei crediti formativi all’interno del triennio nel diverso sistema di valutazione annuale conseguente alle delibere adottate dal CNF in deroga al quadro regolamentare a partire dal 2020.
Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due – la n. 168/2020 e la n. 310/2020 – consentono di compensare i crediti.
In particolare, la delibera n. 168/2020 prevede che “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”; la delibera n. 310/2020, relativa all’anno formativo 2021, prevede che:“i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto 1 formativi alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.
Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.
Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 28 giugno 2024
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Il COA di Potenza chiede di sapere se possa considerarsi esonerato dall’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento n. 6/2014 il magistrato che, già iscritto per un anno nell’Albo e successivamente cancellatosi avendo preso servizio si iscriva nuovamente nell’Albo dopo venticinque anni di servizio e avendo sempre adempiuto all’obbligo formativo.
L’articolo 15, comma 1, del Regolamento n. 6/2014 prevede che siano esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione. Il COA chiede di sapere se possa configurarsi – in via analogica – una equipollenza funzionale tra i venticinque anni di formazione maturati come magistrato e la causa di esonero in parola.
L’eccezionalità della fattispecie di cui al quesito – avvocato già iscritto, successivamente cancellatosi per assumere le funzioni di magistrato e poi nuovamente iscrittosi dopo venticinque anni di servizio – e la possibilità di ricondurre a finalità analoghe la formazione continua dell’avvocato e quella del magistrato (come peraltro prospettato nel quesito) consente di rispondere in termini affermativi.Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024
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Principio del libero convincimento in sede disciplinare: il Giudice della deontologia valuta discrezionalmente la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara chiede un parere circa l’applicabilità agli Ordini degli avvocati della normativa in materia di “Whistleblowing”.
Come correttamente rilevato dal Consiglio dell’Ordine richiedente, la legge n. 112 del 2023, di conversione del d. l. 75 del 2023, ha introdotto nel comma 2-bis dell’art. 2 del d. l. 101 del 2013 il seguente inciso “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”.
Altrettanto correttamente, viene rilevato che il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023 stabilisce che l’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico:- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
Ne deriva la piena applicabilità al caso di specie della clausola normativa sopra riportata, giacché appunto la normativa in questione richiama gli enti di cui all’art. 1, co. 2, TU pubbl. imp., ma non menziona espressamente ordini e collegi professionali.
È altrettanto vero che l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera 311 del 2013 recante Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, afferma quanto segue: “Con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo” (cfr. pagina 11 della delibera cit.).
Il tenore letterale di quanto riportato, diversamente da quanto ritiene il Consiglio dell’Ordine di Pescara, non porta a ritenere che l’Autorità abbia esteso agli Ordini ed ai collegi professionali gli obblighi in materia di tutela del cd. whistleblower.
Se, dunque, in linea di principio deve ritenersi che la normativa in materia di “Whistleblowing” non si applichi di per sé agli ordini professionali, ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione. Invero, l’obbligo di tutelare il soggetto segnalante (anche in capo agli Ordini ed ai Collegi professionali) era già preesistente. Deve rammentarsi, difatti, che la tutela del soggetto segnalante (whistleblower) era prevista dall’art. 54-bis del d. lgs. 165/2001. È stata riaffermata, poi, dalla legge 190 del 2012 e, fino alla entrata in vigore del d.lgs. 24 del 2023 (che per l’appunto ha abrogato l’art. 54-bis cit.), ha trovato albergo in diverse fonti sia di rango primario (cfr. l. 179 del 2017) che non (delibera ANAC n. 836 del 2016).
Ciò detto, è difficilmente negabile che la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale pienamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini e Collegi professionali che devono, ora, semplicemente valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina prevista dal d. lgs. 24/2023, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo d.l.) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo e che tali misure sono state, nel tempo, fatto oggetto di diverse delibere dell’Autorità anche riferibili agli Ordini ed ai Collegi professionali (cfr. la delibera 836 del 2016 già cit.).
Tali adempimenti, tuttavia – posto che non è possibile predicare una diretta applicabilità agli Ordini professionali degli obblighi puntualmente previsti dalla nuova disciplina –, rimangono affidati alla discrezionalità dei Consigli dell’Ordine sulla base della normativa ad essi già applicabile in materia e degli ulteriori dispositivi che l’ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.”Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 21 giugno 2024
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Il COA di Milano formula quesito circa il corretto trattamento di dati dell’avvocato stabilito e integrato chiedendo di sapere, in particolare, se sia tenuto a modificare nel proprio gestionale l’indicazione del titolo professionale d’origine così che il pubblico possa ricevere informazioni complete.
Sul punto, occorre ricordare che il Consiglio Nazionale Forense è il titolare del trattamento dei dati personali ricompresi nell’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 247/2012.
Tale titolarità è confermata dal D.M. 16 agosto 2016 n. 178 per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, il quale nel perseguimento della finalità di efficiente informazione del pubblico, disciplina la realizzazione del c.d. sistema informatico centrale (c.d. SIC), sviluppato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. art. 5, comma 8). Nello specifico, ai sensi dell’art. 5, co. 7 e 8, D.M. 178/2016, il CNF ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei soli «dati necessari per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell’elenco nazionale degli avvocati», mentre ciascun COA è «il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell’ordine».
A seguito del parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provv. n. 233 del 10 giugno 2021, il CNF ha adottato, in data 18 giugno 2021, la delibera n. 428 recante “Determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178”.
Premesso quanto sopra, si osserva come la questione posta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano riguardi la messa a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sui propri albi delle informazioni attinenti al titolo di origine del c.d. avvocato stabilito e integrato di cui al d.lgs. n. 96/2001.
Sotto un primo angolo visuale, tali informazioni rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense(1) e non in quella, diversa e ulteriore, delle c.d. informazioni accessorie di cui al comma 3 della menzionata norma(2).
In tal senso, la base giuridica del trattamento effettuato dal CNF per tutti gli avvocati c.d. stabiliti che hanno successivamente ottenuto l’integrazione, da cui l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi del d.lgs. 96/2001, risiede nell’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), in particolare rinvenibile nel combinato disposto tra l’art. 1, comma 5 e l’art. 2, comma 2 del D.M. 176/2018.
Da una parte, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.M. 178/2016, “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l’accesso ai consigli dell’ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense”(3).
Dall’altra parte, l’art. 2 elenca tutti i dati contenuti nell’albo degli avvocati e al successivo comma 2, specifica che “Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all’avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l’indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente”.
Quanto alla posizione dell’Ordine territoriale richiedente il presente parere, si osserva come l’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016 stabilisce che “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell’ordine territoriali di cui all’art. 6, comma 1, le funzioni per l’inserimento dei dati e dei documenti informatici con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’art. 14. Le funzioni per l’inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell’ordine territoriale dal quale l’elenco è tenuto”. Ancora, il comma 6 del medesimo articolo dispone che “Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell’ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.”.
L’art. 5, ai commi 1 e 4 del citato D.M. specifica poi che “Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. (…).
Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell’albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge”.
Stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, nonché per tutelare l’affidamento della collettività e della clientela, l’art. 15, comma 3, primo periodo della l. 247/2012, stabilisce che “L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. (…)”.
Il richiamato quadro normativo consente dunque agli Ordini territoriali come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano di continuare ad avvalersi di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi diversi da quello messo a disposizione dal CNF ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016, a condizione che tali sistemi:
• siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016);
• mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012);
• abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).
Nel rispetto degli ambiti di competenza nonché delle autonome titolarità in ordine al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, commi 7 e 8, D.M. 178/2016, codesto Consiglio Nazionale Forense pertanto osserva come il gestionale dell’Ordine forense di Milano dovrebbe essere dotato delle medesime funzionalità del SIC in ordine alle tipologie di dati da conservare, rendere accessibili al pubblico nonché comunicare al CNF attraverso il canale di interconnessione costituito in seno al sistema informatico centrale, ai sensi del D.M. 178/2016 nonché dell’art. 2-ter, co. 4, lett. a) d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy).
In conclusione, conformemente alla disciplina vigente e in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza e aggiornamento dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c) e d) del GDPR), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – come d’altronde ogni altro Ordine forense territoriale – dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative al titolo originario dell’avvocato stabilito e integrato, per le medesime finalità perseguite dal CNF e in virtù della stessa base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo di legge), costituita in questa ipotesi dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.M. 176/2018 e 15, comma 3, primo periodo l. 247/2012.Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 giugno 2024
NOTE:
(1) Nel parere reso il 28 luglio 2016 dal GPDP sulla bozza di D.M. Giustizia [doc. web 5385546], si conferma come “L´art. 2 delle schema, individua ed elenca ai commi 1 e 2, le informazioni che devono essere contenute nell´albo avvocati (…)”.
(2) Secondo cui “Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all’attività professionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196”.
(3) Conformemente a quanto disposto dal Regolamento, il SIC non mette a disposizione del pubblico le (sole) informazioni relative agli avvocati:
• “sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione” (art. 15, comma 1, lett. e), l. 247/2012);
• “che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione” ((art. 15, comma 1, lett. f), l. 247/2012). -
La sospensione cautelare non presuppone l’applicazione necessariamente contestuale della misura cautelare penale
Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (Nel caso di specie, il GIP applicava la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense al professionista, che dapprima impugnava l’ordinanza e poi rinunciava al gravame. Successivamente, il CDD deliberava, a carico del medesimo, l’applicazione della sospensione cautelare, che l’avvocato impugnava. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 130. -
Il COA di Patti chiede di sapere se lo svolgimento della pratica forense sia compatibile – alla luce dell’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 – con l’attività di dipendente di ente locale, distaccato presso un ufficio giudiziario sito nel medesimo circondario nel quale verrebbe svolta la pratica forense.
Preso atto del carattere di urgenza del quesito, la risposta è resa nei termini seguenti.
Alla luce della formulazione del quesito sembrerebbero sussistere, in astratto, le ragioni di conflitto di interesse che impediscono di considerare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato compatibile con l’iscrizione nel registro dei praticanti alla luce dell’articolo 41, comma 4, della legge professionale.
La disposizione richiamata fa, tuttavia, riferimento a “specifiche” ragioni di conflitto di interesse. Pertanto, è solo il Consiglio dell’Ordine a poter valutare – apprezzate le concrete circostanze del caso (e segnatamente il tipo di attività svolta presso l’ufficio giudiziario e, correlativamente, i concreti caratteri della pratica forense che si intende esercitare) – il grado di specificità delle ragioni di conflitto di interesse pure astrattamente prospettabili e, dunque, la loro effettiva sussistenza ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 41, comma 4.
Resta fermo che la tutela dell’interesse dell’aspirante avvocato allo svolgimento della pratica forense potrà essere in ogni caso utilmente assicurata mediante l’iscrizione presso altro Ordine circondariale.Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 giugno 2024
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Il COA di Venezia formula quesito in merito all’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se l’esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa.
La risposta è resa nei termini seguenti.
Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024
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Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 128 del 8 aprile 2024
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021.