Categoria: abc

  • Divieto di assistere un coniuge o convivente contro l’altro dopo averli assistiti entrambi: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 222 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 135 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 183.

  • Procedimento disciplinare: l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione

    In tema di procedimento disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato unicamente nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento. In ogni altra ipotesi assumono rilievo solo specifici motivi di ricusazione, rimanendo esclusa in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 222 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

  • Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice

    Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina ha natura amministrativa (come del resto quello avanti ai COA) di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, con conseguente inapplicabilità degli artt. 111 e 112 Cost, il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione (art. 51 cpc). A tacere del fatto che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 n. 1 c.p.c. determina la nullità del provvedimento ciò nonostante emesso, solo ove il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, ogni altra ipotesi dovendo essere fatta valere semmai come motivo di ricusazione (nella specie non proposta).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 222 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.

  • La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento (secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato,) sostenuto dalla giurisprudenza più risalente, tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022

  • Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare irrogata all’incolpato dal Consiglio territoriale, ma successivamente assolto con formula piena in sede penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 186 del 25 ottobre 2021.
    Sulla diversa ipotesi di assoluzione in sede penale “perché il fatto non costituisce reato”, cfr. Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.
    Sull’ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
    Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena, nonché dell’amnistia e dell’indulto, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.

  • La prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

    La decorrenza del termine perentorio posto dall’art. 297 c.p.c. per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso (nella specie, per pregiudizialità penale) presuppone che il processo pregiudiziale sia stato definito con sentenza passata in giudicato; pertanto, sicché l’inosservanza di detto termine non può essere invocata nel diverso caso in cui il procedimento disciplinare sia stato “riattivato” prima di tale momento dal COA con atto di “ripresa” che non è soggetto a termini di decadenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.

  • Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

    Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato). Il difetto del predetto atto deliberativo – o, comunque, il mancato deposito dello stesso – costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 217 dell’11 novembre 2022

  • Avvocati stabiliti e termine per decidere sulla domanda di dispensa dalla prova attitudinale

    Il termine trimestrale, entro cui il COA decide sulla domanda di iscrizione all’Albo ordinario con dispensa dalla prova attitudinale ex D.Lgs. 96/2001, è ordinatorio ed è in ogni caso interrotto nella ipotesi di richiesta di chiarimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 217 dell’11 novembre 2022