Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale

La tardiva o mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 22986/2024, CNF n. 89/2024, CNF n. 24/2024, Cass. n. 19103/2023, CNF n. 194/2023, CNF n. 6/2019. In arg. cfr. pure CNF n. 168/2024 che ha ritenuto manifestamente infondata la qlc dell’art. 393 c.p.c. per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede, tra gli atti travolti dall’estinzione del processo per sua tardiva o mancata riassunzione a seguito di rinvio al Consiglio nazionale forense da parte della Corte di Cassazione, anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 04 Aprile 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Aprile 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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