La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.(1)
Peraltro, non assurge alla soglia della non manifesta infondatezza la qlc dell’art. 393 c.p.c. per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede, tra gli atti travolti dall’estinzione del processo per sua tardiva o mancata riassunzione a seguito di rinvio al Consiglio nazionale forense da parte della Corte di Cassazione, anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina.(2)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024
NOTA:
(1) In senso conforme, Cass. n. 22986/2024, CNF n. 89/2024, CNF n. 24/2024, Cass. n. 19103/2023, CNF n. 194/2023, CNF n. 6/2019.
(2) A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 07 Maggio 2024 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 151 del 08 Febbraio 2019 (radiazione)
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