Anche nella vigenza della legge n. 247 del 2012, deve ritenersi che la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392, cod. proc. civ. (entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione), su impulso della parte processuale, con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393, cod. proc. civ., in quanto il modello di riferimento procedurale è quello civilistico/dispositivo, in assenza, nell’ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e non essendo consentito riconoscere o attribuire al giudice terzo, in via interpretativa, spazi per iniziative di ufficio, della cui legittimità dovrebbe dubitarsi anche in presenza di una espressa norma di legge.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30886 del 3 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30886 del 03 Dicembre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 169 del 07 Maggio 2024
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