Il COA procede, anche d’ufficio, alla cancellazione dall’albo quando l’avvocato trasferisca la sua residenza fuori dalla circoscrizione del Tribunale (art. 37, comma 1, n. 4, RDL n. 1578/1933).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 18 Marzo 2014 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 12 Novembre 2012 (sospensione)
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