Cancellazione dell’avvocato stabilito e tutela del contraddittorio

La decisione di revoca dell’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti è illegittima ove il COA la deliberi senza prima invitare l’iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa (art. 17, co. 12, L. 247/2012) (Nel caso di specie, la convocazione in audizione era stata effettuata al solo fine di acquisire elementi in ordine all’attività professionale senza contestargli alcuna circostanza o violazione che potesse comportare la sua cancellazione dall’Albo, successivamente procedendo alle relative valutazioni e alla conseguente revoca dell’iscrizione, senza alcun contraddittorio e quindi con lesione del suo diritto di difesa).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 25 Maggio 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Luglio 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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