Cancellazione dall’albo per omessa comunicazione al COA del proprio domicilio professionale nel circondario

Deve disporsi la cancellazione dall’albo dell’avvocato che, dopo aver subito lo sfratto per morosità dal proprio precedente studio, ometta di comunicare al Ordine professionale il nuovo domicilio (art. 17 L.247/2012) e risulti peraltro irreperibile alla propria residenza anagrafica.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Stoppani), sentenza n. 217 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 30 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Gennaio 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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