Deve disporsi la cancellazione dall’albo dell’avvocato che, dopo aver subito lo sfratto per morosità dal proprio precedente studio, ometta di comunicare al Ordine professionale il nuovo domicilio (art. 17 L.247/2012) e risulti peraltro irreperibile alla propria residenza anagrafica.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 30 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Gennaio 2020 (cancellazione amm.va)
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