Cancellazione dall’albo: l’impugnazione ha effetto sospensivo

L’impugnazione della delibera COA di cancellazione dall’albo ha effetto sospensivo (art. 17 co. 14 L. n. 247/2012), sicché nelle more del giudizio di gravame è inammissibile l’istanza di “reiscrizione” all’albo rivolta al COA, giacché l’interesse sotteso (il c.d. bene della vita) a tal richiesta è già realizzato nella realtà dei fatti per effetto della sospensione dell’efficacia della delibera di cancellazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 474 del 30 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 474 del 30 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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