Cancellazione dall’albo: l’audizione dell’interessato è solo su richiesta e non impone alcun relativo invito da parte del COA

Prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto dall’albo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha l’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, nonché l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, non essendo comunque necessario alcun formale avvertimento o avviso in tal senso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 38 del 13 Marzo 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment