Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 48 del 27 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 322/2024, CNF n. 95/2024, CNF n. 350/2023, CNF n. 162/2023, CNF n. 35/2023, CNF n. 187/2022, CNF n. 269/2021, CNF parere n. 41/2022, CNF n. 20/2021 e CNF parere n. 53/2001.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 Febbraio 2025 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Maggio 2024 (cancellazione amm.va)
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