Cancellazione dall’albo, elenco o registro: l’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’interessato

Il Consiglio territoriale può adottare il proprio provvedimento quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 231 del 4 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 04 Dicembre 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 07 Giugno 2018 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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