La cancellazione dall’albo in via amministrativa non disciplinare, ovvero per mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, presuppone l’invito a presentare eventuali osservazioni, ma non pure la preventiva convocazione dell’iscritto che non ne abbia fatto espressa richiesta (art. 17 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21
NOTA:
In senso conforme, sebbene riferita alla previgente disciplina (art. 37, comma 2, RDL n. 1578/1933), Cassazione Civile, SS.UU, pres. Boccia – rel. Sandulli, sentenza del 28 giugno 1976, n. 2421. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 169, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tirale), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 137.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 20 Febbraio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
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