Benefici penali, amnistia e indulto non si applicano in ambito disciplinare

La concessione dei benefici della non menzione e della sospensione della pena (che in sede penale costituisce conseguenza della scelta del rito e dell’incensuratezza) è sostanzialmente ininfluente in sede disciplinare ove, salvo diversa ed espressa previsione del Legislatore, neppure si applicano le disposizioni in tema di amnistia ed indulto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016
Per una previsione normativa espressa in materia disciplinare, cfr. il D.Lgs. Presidenziale n. 10 del 24 giugno 1946 (Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia), nonché il D.Lgs. n. 95 del 12 febbraio 1948 (Condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 03 Maggio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 13 Dicembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment