L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi da comportamenti, che siano anche solo verbalmente aggressivi e violenti. La rilevanza deontologica di tali condotte non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 15 Settembre 2025 (respinge) (richiamo)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 28 Ottobre 2022 (richiamo)
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