Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi documenti avuti in ragione del mandato ricevuto per ottenere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva redatto un ricorso monitorio nel quale erano state riportate notizie attinenti alle condizioni economiche e lavorative dell’ingiunto, conosciute dal legale, in via confidenziale, in occasione dell’espletamento del mandato dallo stesso affidatogli, al fine di ottenere la provvisoria esecutività del decreto. in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 26 luglio 2016, n. 239
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 26 Luglio 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 01 Marzo 2013 (sospensione)
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