L’illecito disciplinare di cui all’art. 34 cdf si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti una azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 290 del 5 luglio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 76 del 04 Dicembre 2018 (censura)
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