Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 40 del 25 marzo 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 25 Marzo 2023 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 16 Settembre 2018 (censura)
0 Comment