Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta per mancanza di prove certe, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza di responsabilità dell’incolpato, questi va prosciolto dall’addebito. Ciò in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli ma al Collegio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Palmese), decisione n. 68 del 25 ottobre 2023
0 Comment