La deliberazione negativa prevista dall’art. 1, co. 2 , l. n. 67/91, il quale preclude il trasferimento nell’albo di altra circoscrizione agli avvocati sottoposti a procedimento penale, attiene a materia che sfugge alla cognizione del C.N.F., non integrando provvedimento gravabile in ragione del principio di tassatività che presiede al regime delle impugnazioni dei provvedimenti resi dai Consigli territoriali innanzi a tale giurisdizione speciale. Tuttavia, a seguito della disciplina introdotta dall’art. 59, co. 1, della legge n. 69/09, con il quale il legislatore ha espressamente esteso il regime della translatio iudicii anche ai rapporti tra giudici ordinari e giudici speciali, così proiettandosi il processo verso l’adozione di una pronuncia di merito con contenuti sostanziali, effettivamente decisori e non limitati alla sussistenza dei meri presupposti processuali dell’azione, alla declinatoria della propria giurisdizione da parte del C.N.F. consegue l’esigenza, posta dalla citata norma di legge, di indicare il giudice munito di giurisdizione.
In materia di tenuta degli albi, i Consigli territoriali esplicano funzioni e svolgono attività di natura propriamente amministrativa, con la conseguenza che il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti adottati nell’esercizio delle predette competenze dell’ente spetta – laddove sottratto alla cognizione del C.N.F., siccome non espressamente contemplata dalla Legge Professionale l’impugnazione di specifici atti – nel suo complesso al giudice amministrativo territorialmente competente, cui la causa va conseguentemente rinviata. (Dichiara difetto di giurisdizione sul ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 17 novembre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 25 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 17 Novembre 2009
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