Deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ove dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F. e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità, la causa sia stata rimessa a ruolo pur non essendo stata preventivamente presentata l’istanza di cui all’articolo 297, c.p.c., primo comma, nelle forme previste dallo stesso articolo al terzo comma. (Dichiara la cancellazione della causa dal ruolo nel ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 2 giugno 2003, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 02 Giugno 2003 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Maggio 1997
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