Deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ove dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F. e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità, la causa sia stata rimessa a ruolo pur non essendo stata preventivamente presentata l’istanza di cui all’articolo 297, c.p.c., primo comma, nelle forme previste dallo stesso articolo al terzo comma. (Dichiara la cancellazione della causa dal ruolo nel ricorso avverso decisione C.d.O. Viterbo, 12 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 28 marzo 2003, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 28 Marzo 2003 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 12 Novembre 1997
0 Comment