Avvocato – Tenuta degli albi – Ricorso al C.N.F. – Questione di legittimità costituzionale – Remissione degli atti alla Corte – Sospensione del procedimento – Omessa presentazione dell’istanza ex art. 297 c.p.c., I comma – Cancellazione della causa dal ruolo.

Deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ove dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F. e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità, la causa sia stata rimessa a ruolo pur non essendo stata preventivamente presentata l’istanza di cui all’articolo 297, c.p.c., primo comma, nelle forme previste dallo stesso articolo al terzo comma. (Dichiara la cancellazione della causa dal ruolo nel ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 21 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 28 marzo 2003, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 28 Marzo 2003 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Maggio 1998
Giurisprudenza CNF

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