E’ manifestamente infondata la Q.L.C. dell’art. 82 c.p.c. II e III comma, nella parte in cui prevede per la costituzione e rappresentanza in giudizio di un laureato in giurisprudenza l’assistenza di un procuratore abilitato all’esercizio della professione forense. Il conseguimento della laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione forense sono, infatti, situazioni profondamente diverse e, peraltro, al legislatore è consentito subordinare l’esercizio di determinate professioni all’inserimento in un apposito albo, da compiersi dopo il superamento di un esame di abilitazione che costituisce garanzia del conseguimento di una adeguata capacità tecnica. Tale principio è stato condiviso dalla Corte di giustizia della Comunità Europea che ha affermato che non viola il principio della concorrenza e del mercato l’esclusiva concessa da uno stato membro agli avvocati in materia di tutela giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 22 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 1 settembre 2004, n. 201
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 22 Luglio 2003
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