Il requisito della condotta specchiatissima e illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza della pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. tenuto anche conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Nella specie è stata ritenuta legittima l’iscrizione all’albo del professionista a carico del quale pendeva un procedimento penale, conclusosi peraltro con l’assoluzione per mancanza dell’elemento materiale e psicologico del reato contestato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 ottobre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 21 Febbraio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Ottobre 2001
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