E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d.37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 30 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 17 novembre 2001, n. 242
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 17 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Gennaio 2019
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