Avvocato – Tenuta degli albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata

Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall’art. 17, co. 1, n. 3, del r.d.l. n. 1578/1933 per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche in caso di richiesta d’iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. n. 37/34 che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 L.P. e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37/34.
Il fatto di aver riportato due condanne penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), in uno con la reticenza nel dichiarare tali precedenti penali, denota l’insussistenza di quella condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933 e valevole anche ai fini dell’iscrizione al registro speciale dei Praticanti avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 17 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 17 Luglio 2009
Giurisprudenza CNF

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