Avvocato – Tenuta degli albi – Professori universitari a tempo pieno – Limitato svolgimento attività professionale – Obbligo contributivo ex art. 7 D.Lgs.Lgt. n. 382/44 – Sussistenza – Determinazione entità contributo – Potere autorganizzazione del Consiglio territoriale – Contestazione criterio liquidatorio o impositivo – Interesse legittimo – Giurisdizione – Giudice amministrativo.

La fissazione del contributo ex art. 7 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44 costituisce espressione del potere di autorganizzazione del Consiglio territoriale e la posizione dell’iscritto che intenda contestarne il criterio liquidatorio o impositivo integra una situazione di interesse legittimo, rimessa alla giurisdizione del g.a.
In ossequio ai principi di tipicità e di tassatività della sanzione, il Consiglio territoriale deve ritenersi privo di potere discretivo in ordine alla scelta ovvero all’entità della sanzione, che non può che essere quella espressamente codificata nell’ordinamento. Va pertanto ritenuta priva di riscontro normativo, e come tale illegittima, la decisione con cui il C.d.O. disponga la cancellazione dall’Albo degli Avvocati del professionista iscritto nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, sul presupposto della manifestata propensione del ricorrente ad astenersi, anche per il futuro, dall’adempimento dell’obbligazione contributiva, così privando ab initio di sostanza e di effetti l’adozione di una misura provvisoria, come la sospensione a tempo indeterminato prevista dall’art. 2 della Legge n. 536/1949 quale unica sanzione applicabile al ridetto inadempimento.
Posto che il professionista iscritto nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno deve ritenersi senz’altro tenuto al versamento del contributo annuale, la sola sanzione applicabile per l’ipotesi del mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione è rappresentata dalla sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione ex art. 2 della Legge n. 536/1949, pur nei ristretti ambiti consentiti ad un iscritto nell’elenco speciale in ragione dei suoi vincoli di status e di subordinazione con l’ente universitario di appartenenza. L’inflitta sanzione della cancellazione dall’albo va, pertanto sostituita con quella appropriata della predetta misura restrittiva, destinata ad esaurire i suoi effetti allorché il ricorrente avrà integralmente adempiuto la propria obbligazione contributiva. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 17 settembre 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 12 Maggio 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

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