Il contributo dovuto dagli iscritti al Consiglio territoriale, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44, si configura come una prestazione connessa alla pura iscrizione all’Albo, rispetto al quale il dato dell’effettivo svolgimento della professione rimane indifferente, sicché l’obbligo contributivo sussiste anche in capo al professionista sospeso, dal momento che costui permane comunque iscritto all’albo anche durante il periodo di sospensione.
L’elenco speciale nel quale risultino iscritti i professionisti che documentino lo status di professore universitario in regime di tempo pieno non costituisce albo diverso da quello ordinario, ma solo una partizione di quest’ultimo, nella quale vengono iscritti gli avvocati i quali, in virtù del rapporto di dipendenza con gli enti universitari e per l’opzione individuale per il regime a tempo pieno, hanno limitate possibilità di svolgimento dell’attività libero-professionale. La pretesa dell’iscritto al suddetto elenco speciale di vedersi attribuire un contributo “simbolico” o, addirittura, un’esenzione contributiva non trova fondamento in alcuna disposizione di legge e confligge in nuce con la natura stessa del contributo, che risulta priva di base sinallagmatica e sistematicamente svincolata dalla qualità e quantità delle prestazioni che il Consiglio territoriale possa in concreto erogare in favore del singolo iscritto. Nel vigente contesto normativo e regolamentare, invero, il professionista che non intenda assoggettarsi al versamento annuale del contributo al proprio C.d.O. di appartenenza dispone della sola opzione di richiedere la cancellazione dall’albo ovvero dall’elenco allo stesso annesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 17 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Settembre 2008
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