Nel sistema delineato dagli artt. 7 del D.Lgs.Lgt. n. 302/44 e 3, comma 2 della L. n. 536/49, l’applicazione della misura restrittiva della sospensione a tempo indeterminato per il caso del mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione dell’iscritto all’albo in favore del proprio C.d.O., discende dalla mera situazione di morosità nella quale costui si trovi a versare, indipendentemente dall’accertamento della volontarietà o meno della condotta omissiva.
La sanzione prettamente amministrativa della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 l. n. 536/49, la cui applicazione può cessare con effetto immediato e con mera presa d’atto da parte del Presidente dell’Ordine a seguito del solo verificarsi dell’adempimento all’obbligo contributivo, è dotata di immediata esecutorietà e non subisce, in via di principio, l’effetto sospensivo previsto dall’art. 50, co. 6 del R.D.L. n. 1578/1933. Ne discende, quale logico corollario, che il professionista interessato, per effetto dell’applicazione a suo carico della suddetta misura restrittiva, perde con effetto immediato lo ius postulandi e non può quindi esperire alcuna attività difensiva né, tantomeno, difendersi personalmente avanti al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 17 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 12 Maggio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Settembre 2008
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