Il potere di regolamentare l’esercizio della pratica professionale rientra nelle attribuzioni dell’ordine territoriale, ex d.p.r. n. 101/1990, che deve esercitare tale potere nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve conformarsi l’azione amministrativa. Pertanto deve considerarsi legittima l’istituzione, da parte del C.d.O., di un mezzo di controllo della presenza dei praticanti, quale il registro delle presenze, mentre deve ritenersi illegittimo, perché non rispondente al principio di ragionevolezza, far discendere dalla omessa sottoscrizione, per più di una volta, la conseguenza automatica del mancato riconoscimento del semestre di pratica ai fini del rilascio del relativo certificato; così come deve considerarsi illegittima la omessa previsione della facoltà di recupero delle assenze nel corso del medesimo semestre. (Nella specie è stato accolto il ricorso proposto dal praticante avvocato che si era visto non riconoscere il semestre di pratica per non aver firmato per più di una volta il registro delle presenze istituito dal C.d.O. e che comunque aveva presenziato al numero di udienze prescritto e aveva redatto atti). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile e 6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 20 settembre 2004, n. 206
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 20 Settembre 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Novembre 2002
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