In tema di difesa personale della parte, deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. locale sottoscritta dal solo praticante avvocato sprovvisto di jus postulandi, atteso che, in virtù della necessaria correlazione dell’art. 86 c.p.c. con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, lo svolgimento della difesa e l’assunzione del patrocinio innanzi al Consiglio è consentita soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BASSU), sentenza del 21 novembre 2006, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 21 Novembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera del 17 Novembre 2005
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